NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di piùChiarimento
-
Con riferimento all’art. 6 del Capitolato, che intenderebbe riconoscere la revisione dei prezzi soltanto “ (…) nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, le variazioni accertate dei singoli prezzi determinano variazioni in aumento superiori al 10% rispetto al prezzo formulato in sede di offerta”, considerato che “la Pubblica Amministrazione deve attenersi all’indice ISTAT, affinché le operazioni di revisione del prezzo siano conformi a criteri oggettivi” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 5 novembre 2018, n. 6237) e tenuto conto che lo stesso art. 29, comma 1, lett. a) del Decreto-Legge n. 4/2022 precisa che l’obiettivo della revisione obbligatoria dei prezzi è di “far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2”, siamo a chiedere conferma che la revisione dei prezzi sia riconosciuta dopo la prima annualità indipendentemente dalla variazione percentuale registrata, e che l’indicazione del 10% si riferisce all’eventualità che nel corso di esecuzione del contratto si verifichino aumenti straordinari dell’indice che potranno essere riconosciuti se non è stata effettuata la revisione ordinaria del prezzo nell’annualità.
Domanda del: 17/07/2023 aggiornata il 17/07/2023 -
Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 su istanza di parte e previa adeguata istruttoria da parte del Comune in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto, nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, le variazioni accertate dei singoli prezzi determinano variazioni in aumento superiori al 10% rispetto al prezzo formulato in sede di offerta. La revisione prezzi è ammessa dopo la prima annualità e per una sola volta per ogni annualità. Quello dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è il parametro di riferimento.